Sulla 'Res-publica' dei movimenti

2 / 11 / 2011

Ogni giorno ci costringe, oramai, ad un'esclamazione. Non facciamo in tempo a digerire l'ultima macinatura di diritti che già il tritatutto della crisi, con il suo lessico così furbescamente tecnico, scalda i motori ed inghiotte pezzi sempre più grandi dei nostri spazi vitali, fatti di beni, risorse, lavoro, diritti, garanzie. In un turbinio così violento e veloce è sempre difficile individuare le coordinate di un ragionamento “applicato”, e cioè di una riflessione costantemente finalizzata all'agire ed alla costruzione di percorsi che facciano i conti con la materialità del conflitto, sempre ricca di variabili, contraddizioni e previsioni precarie. La necessità di un ragionamento più che mai “applicato” non deve, però, farci perdere la capacità dell'azzardo, della riflessione su prospettive di più ampio respiro, e questo non per un piacere accademico ma perchè il nostro presente è un azzardo continuo, una costante curvatura del tempo e dello spazio che fa precipitare nel presente pezzi di futuro e pezzi di passato remoto.

Per queste ragioni trovo interessante riprendere alcune coordinate di ragionamento che qualche giorno fa Francesco Raparelli, Francesco Brancaccio ed Alberto di Nicola hanno proposto con un loro contributo pubblicato su GlobalProject (La Terza Repubblica dei Movimenti). Tra i molteplici spunti di discussione contenuti nell'articolo, vorrei soffermarmi in particolare sulla parte che attiene al tema della “costituzione”, partendo dalle ipotesi di modifica della costituzione formale che oggi troviamo sul campo e che si sostanziano da un lato nel progetto di costituzionalizzazione del pareggio di bilancio e dall'altro nella proposta di de-costituzionalizzare il principio di utilità sociale dell'iniziativa economica privata sancito dall'art.41 Cost.

A tale riguardo credo che prima di ogni altra cosa vada ribadito che la nostra opposizione all'inserimento della regola aurea nel corpo normativo della Carta Costituzionale non nasce da un fattore di conservazione, dal tabù ideologico dell'intoccabilità della Costituzione del 1948. La nostra opposizione nasce da un dato assolutamente attuale, politico e contemporaneo, che vede nella costituzionalizzazione del principio di pareggio del bilancio non tanto un “oltraggio” alla “repubblica fondata su lavoro”, ma piuttosto la prima parziale codificazione di un nuovo dispositivo della sovranità nell'ambito del quale gli interessi della finanza e le sue esigenze “contabili” assurgono a fonte normativa primaria. Diversamente dai cultori dell'inamovibilità dell'attuale assetto costituzionale la difesa delle garanzie costituzionali per quanto ci riguarda è sempre un mezzo e non un fine così come il contrasto alle modifiche costituzionali prospettate dalla Bce e dai vertici di governo europei è un contrasto che attiene al merito del cambiamento e non al cambiamento in quanto tale.

L'indicazione unanime da parte dei vertici europei di mettere mano alle costituzioni nazionali, e quindi di manometterle, non è un'operazione di propaganda ma la concretizzazione di un primo tentativo di dare forma giuridica, in maniera possibilmente omogenea nello spazio europeo, ai nuovi assetti di potere: non a caso la forzatura viene esercitata non attraverso il ricorso a leggi ordinarie ma attraverso la rivendicazione di un “posto” al vertice delle fonti giuridiche codificate, ovvero nella Costituzione. Il rapido precipitare dei diritti e di interi asset normativi preposti alla mediazione ed alla ammortizzazione sociale, è l'indicatore più evidente non solo della dimensione della crisi, ma anche della sua natura tendenzialmente (e caoticamente) costituente, un processo all'interno del quale la ridefinizione degli equilibri di potere inizia a cimentarsi anche con una ridefinizione generale degli assetti ordinamentali dei singoli Stati.

Tale ridefinizione presuppone necessariamente una fase destituente nell'ambito della quale il rapporto di potere si ripropone con tutta la violenza della sua nudità, rapporto di forza puro che impone i cambiamenti rompendo a tutti i livelli gli schemi della dialettica/mediazione che avevano caratterizzato la fase costituente seguita al secondo conflitto mondiale. Un processo, tuttavia, dagli esiti tutt'altro che scontati considerato che probabilmente non è mai accaduto in passato che gli assetti di potere emergenti portassero contemporaneamente con sé una dimensione così vasta del potere con un'altrettanto vasta e profonda incertezza sulle prospettive, dominate dall'evidente incapacità (o forse impossibilità) di definire una progettualità complessiva che non sia la mera legittimazione dell'attività predatoria, la brutale affermazione del diritto al saccheggio.

Ma è proprio nello iato che si crea tra la dimensione destituente della crisi e le sue prospettive costituenti che si aprono gli spazi più interessanti e preziosi per una progettualità realmente alternativa. Indipendentemente dalla nostra volontà la crisi ci consegna una realtà in rapida trasformazione, all'interno della quale nulla è più “intoccabile”, tutto può essere cambiato e persino nel volgere di pochi giorni. La realtà che ci consegna la crisi è una realtà in profondo movimento: o ci muoviamo come persone o siamo movimentati come merci. Noi vogliamo muoverci e lo vogliamo fare in libertà, senza la costrizione di schemi precostituiti, come rivoluzionari finalmente liberi dalla teologia della rivoluzione, fuori da quella maledetta scacchiera fatta di quadrati bianchi e neri che non ci permettono di vedere i colori della realtà.

In una fase di grandi cambiamenti e di grandi opportunità non c'è peggior nemico del conservatore, ovunque esso si annidi, sia esso tra coloro che pensano che la migliore risposta alla crisi sia difendere lo status quo, oppure tra coloro che vorrebbero chiuderci negli schemi triti e ritriti degli anni 70, o tra coloro che vorrebbero imporci la religione del minoritarismo come condizione salvifica dello spirito rivoluzionario, o ancora tra coloro che si credono talmente al di sopra degli eventi e delle persone che li incarnano da pensare di poter essere proprio loro a decidere come dovrebbero essere i movimenti. Basta con i conservatori, davvero. Come scrivono giustamente i compagni di Insurgencia “...I movimenti determinano da soli la loro esistenza, le loro pratiche, i loro metodi di confronto. I movimenti sono sempre di natura maggioritaria...”

Tornando alla questione delle modifiche costituzionali richieste con forza dai vertici dell'Unione Europea, è sicuramente possibile non limitarsi ad una mera difesa della costituzione data e rilanciare attraverso proposte che siano di segno diametralmente opposto. Tale possibilità che si cimenta con un ragionamento sulla fase costituente dei movimenti e sulla capacità, come dicono Francesco R. e B. ed Alberto, di produrre “riconversione istituzionale”, impone necessariamente di misurarsi con il problema dell'autonomia delle fonti giuridiche.

Tutte le Costituzioni moderne di stampo liberale si fondano su una negazione, implicita o esplicita che sia: la Costituzione nella gerarchia delle fonti giuridiche occupa il vertice e non ammette la coesistenza di fonti giuridiche primarie di pari livello. Il ruolo originariamente riconosciuto al cosiddetto diritto consuetudinario, che sostanzialmente si formava nelle pratiche sociali, è stato nel tempo costantemente ridimensionato fino a scomparire del tutto, sconfitto da una ipertrofia normativa che disciplinando ogni ambito del vivere associato ne ha eliminato lo spazio stesso di produzione. La possibilità di costruire un'alternativa che dia uno sbocco radicalmente “altro” all'azione destituente della crisi si intreccia fortemente con la capacità dei movimenti e delle istanze sociali di insediare proprie autonome fonti del diritto, di affermarne la legittimità e, soprattutto, l'insubalternità in quanto esse stesse fonti giuridiche primarie.

Una simile prospettiva, che è tanto più praticabile quanto più la crisi aggredisce gli assetti ordinamentali dati, è tutt'altro che astratta ed, anzi, ci impone di misurarci da subito con il dato materiale. Il movimento a difesa dell'acqua pubblica ha vinto la sua prima importante battaglia (la guerra non è certo finita) proprio perchè ha avuto la capacità di andare ben oltre alla mera rivendicazione. Nel trattare il tema dell'acqua come bene comune il movimento ha fissato i principi generali, ha fornito soluzioni tecniche, ha configurato lo status giuridico, ha proposto i modelli gestionari, ha prodotto una cultura: in sostanza il movimento ha sviluppato un agire costituente e con questa dimensione oggi più che mai è chiamato a fare i conti.

L'affermazione di un altro principio del diritto, di un “nomos” che nasce e si costituisce tutto nel sociale, è un processo, per l'appunto costituente, che difficilmente si determina come unica precipitazione, come prodotto di un momento topico del crollo dell'ordinamento costituito: come ogni processo è fatto di fasi, di insediamenti alternormativi che si espandono recuperando sovranità, che sono la causa (o almeno la concausa) della fratturazione dell'ordine costituito e che dalle fratture prodotte ricavano gli spazi di un'ulteriore espansione. Il crollo dei grandi imperi non è stato mai solo un fatto militare: è stato primariamente il frutto dello sgretolarsi del suo potere di normazione e disciplinamento, della legittimità delle sue determinazioni messa in crisi dall'insorgere di fonti contrapposte ed alternative di produzione di determinazioni riconosciute come legittime da chi ne era destinatario.

Il tema dell'alternativa e dell'agire costituente dei movimenti è necessariamente legato al tema della costruzione di fonti alternative di produzione del diritto che poi, inevitabilmente, significa anche produzione di un principio di sovranità radicalmente nuovo. Da questo punto di vista potrebbe essere interessante ragionare sull'utilizzo che potrebbe avere l'elaborazione, attraverso percorsi tutti da definire, di nuovi “Statuti dei Diritti”, piattaforme che in riferimento alla materia trattata ne enunciano i principi fondamentali, i diritti indisponibili, la possibile configurazione giuridica ed i possibili profili organizzativi. Molteplici statuti possono comporre un nucleo nel contempo programmatico e costituente di un discorso sull'alternativa che non sia meramente teorico. Certo un ragionamento sugli insediamenti alternormativi ci costringe anche ad un ragionamento sulla relazione tra tali insediamenti ed il contesto normativo/istituzionale esistente a partire dalla sua fonte giuridica primaria, ovvero la costituzione formale.

All'interno di questa relazione, geneticamente conflittuale, si gioca una grande partita. Le possibilità reali di consolidamento ed espansione di un'alternativa complessiva, proprio per la natura processuale del cambiamento che ne comporta anche una dilatazione temporale, sono strettamente connesse alla capacità di im-piegare (nel senso di piegare verso) a tal fine ogni utilità possibile, di utilizzare la disarticolazione istituzionale che la crisi produce per riconvertirne gli spazi, di individuare gli strumenti ed i percorsi attraverso i quali ciò che il conflitto conquista possa consolidarsi per essere la solida base di un'ulteriore espansione. Sarebbe assolutamente miope pensare che in tutto questo le sorti dell'attuale Carta Costituzionale ci siano indifferenti.

Al contrario il tema delle modifiche costituzionali ci riguarda da vicino, quantomeno sotto tre diversi profili. Il primo riguarda la questione già trattata relativa alle modifiche costituzionali proposte a livello europeo ed italiano. Come già detto si tratta di modifiche a cui è necessario opporsi con forza non per il principio di intoccabilità della Costituzione ma per il merito delle modifiche proposte e per le gravi implicazioni che esse determinano. Il secondo riguarda la possibilità che in riferimento a specifiche tematiche (se ne era già parlato a proposito dell'acqua) siano gli stessi movimenti a farsi promotori di modifiche che abbiano la funzione di estendere le garanzie costituzionali e di allargare gli spazi di agibilità: si tratta di uno strumento che in determinati contesti può rivelarsi estremamente utile anche a prescindere dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo. C'è poi un terzo profilo, complesso da affrontare ma denso di implicazioni. Immaginare una “riscrittura” della Costituzione che muova dalle attuali istanze sociali e di movimento disegna una prospettiva assai difficile: il conseguimento dell'obiettivo richiederebbe un tale livello di sommovimento che, qualora di determinasse, molto probabilmente oltrepasserebbe l'obiettivo stesso.

Una modifica profonda, generalizzata e sostanziale della costituzione formale non sarà mai il prodotto dell'esistenza oggettiva di una diversa costituzione materiale, ma il frutto della sua soggettivazione, del suo divenire soggetto di cambiamento e di rovesciamento dei dispositivi di potere vigenti. In assenza di tali condizioni una “riscrittura” della costituzione formale sarebbe votata al fallimento. Viceversa, qualora tali condizioni si realizzassero non saremmo in grado oggi di valutare quale traiettoria potrebbe seguire in quel contesto una dinamica costituente. Se, però, all'idea di “riscrittura” della Costituzione diamo un significato diverso che non sia quello letterale ma che allude alla sedimentazione nel sociale e nei territori di nuove legittime fonti di normazione, di un principio del diritto autonomo e contrapposto a quello costituito, allora è possibile trovare subito la cerniera con il presente e la ridefinizione degli assetti costituzionali diventa processo materiale, dinamica, per l'appunto, di soggettivazione della costituzione materiale.

In questa prospettiva il nostro prendere la parola sul tema delle modifiche costituzionali può da subito assumere come oggetto quell'elemento di negazione, a cui accennavo sopra, su cui poggiano tutte le Costituzioni moderne, ovvero la negazione della legittima esistenza di fonti giuridiche autonome di pari livello, e quindi, in ultima istanza, la negazione del possibile fondamento di istituzioni autonome o che si autonomizzano. Questa negazione, che è negazione di libertà ed affermazione del principio generale di subordinazione al potere costituito, può essere aggredita. Gli strumenti attraverso i quali potrebbe essere possibile avviare questa “messa in discussione” sono molteplici e vanno da una diversa distribuzione delle competenze decisionali tra il potere centrale e quello territoriale, da un'estensione degli spazi di sovranità delle dimensioni municipali, fino all'apertura di vere e proprie “finestre” costituzionali che aprono all'esistenza ed al riconoscimento di nuove fonti normative primarie e di nuovi ambiti partecipativi e decisionali.

Da questo punto di vista lo spazio politico e progettuale che si è sviluppato e continua a crescere intorno alla questione dei beni comuni può costituire un collettore eccezionale di pratiche, sperimentazioni e percorsi capace di calare nella materialità del presente una reale dinamica costituente. Una dinamica che deve necessariamente mantenersi complessa ed articolata, perchè l'azione stessa del “costituire”, se è autentica, non può che essere modulare, intrecciare piani diversi e mettere a valore tutte le utilità disponibili. E' in questa complessità che si disegnano gli spazi reali di una nuova res-publica che sia “cosa pubblica” dei movimenti e, quindi, res-publica in movimento, o, meglio ancora, “res-commune”, spazi dinamici e progressivi che si consolidano rivendicando una legittimità che nasce dal fondamento dei beni comuni, intesi non nella loro specificità ma quale fondamento generale e principio normativo di un nuovo processo costituente.

Paolo Cognini