Qualche considerazione è dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda FIAT FIOM

Rappresentanza sindacale, negoziazione e conflitto sociale

26 / 7 / 2013

Larga parte dei movimenti aveva individuato nell’attacco condotto dalla FIAT di Marchionne alla rappresentanza sindacale aziendale della FIOM il segno di un offensiva generale contro i diritti dei lavoratori e con essi contro le libertà e i diritti di tutti, per questo ci siamo mobilitati e siamo stati compartecipi di una importante stagione di lotte che si è dipanata nei territori e nelle piazze del nostro paese, con un seguito di incomprensioni – anche pesantissime - da parte di alcune componenti dei movimenti, che ci avevano visto, chissà quali, strategie paraistituzionali.

A distanza di quasi 3 anni, la Corte costituzionale, i giudici delle leggi, entra nel merito di quel contenzioso, tutto politico e sociale, per affermare l’illegittimità del comportamento discriminatorio della FIAT verso la FIOM, riaffermando la legittimità e libertà dell’azione sindacale nelle aziende che trova fondamento solo nel riconoscimento riscontrabile tra i lavoratori in esse occupati.

Ancora una volta dei giudici sono stati chiamati a svolgere una funzione di supplenza politica a fronte del vuoto legislativo esistente in tema di rappresentanza sindacale e di contrattazione aziendale o erga omnes, in questo senso si può leggere l’invito a legiferare contenuto tra le righe del dispositivo della Consulta, come, conseguentemente, per estensione si possono considerare superati gli accordi tra le parti sindacali siglati nel 2011 e nel maggio 2013.

Nulla di scontato, tutto da verificare nella concretezza del conflitto. Ma si può aprire un terreno tutto nuovo, da sperimentare e da verificare, nel campo della negoziazione tra le parti in lotta, nel campo della rappresentanza sindacale nelle aziende, nel campo delle libertà sindacali. Vediamo alcuni punti del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale.

L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, modificato a seguito di un referendum abrogativo del 1995, è incostituzionale quando non consente la rappresentanza sindacale alle sigle che non hanno firmato un contratto. Era il 3 luglio quando la Corte Costituzionale ne aveva dichiarato l’illegittimità. Oggi i giudici spiegano il motivo del verdetto: consentendo la rappresentanza sindacale aziendali ai soli sindacati firmatari del contratto applicato in azienda, l’articolo 19 dello statuto dei lavoratori contrasta coi “valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale”. 

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata e rimessa alla Consulta dai giudici dei tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi presentati dai metalmeccanici della Cgil, esclusi dalle Rsa per non aver firmato il contratto specifico della Fiat, che richiama l’articolo 19 della legge 300 del 1970. La Fiom aveva sollevato il contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, ossia sulla lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di libertà sindacale.

L'intervento operato dalla Consulta con la sua decisione, si sottolinea nella sentenza, non "individua, e non potrebbe farlo, un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini della tutela privilegiata di cui al titolo Terzo dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale". A una tale evenienza, rilevano i 'giudici delle leggi', si può dare risposta con "una molteplicità di soluzioni", tra cui la "valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti", l'"introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento", "l'attribuzione al requisito previsto dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente", oppure il "riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro". L'opzione "tra queste od altre soluzioni", conclude la Corte, "compete al legislatore".

Beppi Zambon - ADL cobas