Libertà Vs debito

Per una riflessione critica sul "diritto all'insolvenza"

28 / 11 / 2011

E' davvero incredibile la velocità con la quale sia oggi possibile generalizzare l'utilizzo di termini e concetti fino a poco tempo prima confinati nel mondo ostile degli addetti ai lavori. Qualche mese fa un articolo infarcito di termini economici come spread, bond, differenziali e via dicendo avrebbe portato i più a voltare pagina. Oggi gli stessi termini sono entrati nel linguaggio comune e sono oggetto di discussione anche nei luoghi più impensabili, magari nella fugacità di una pausa pranzo. Questo tipo di dinamica ha certamente dei risvolti positivi perchè  consente di riflettere e cimentarsi con concetti e categorie prima sconosciuti o appena sfiorati.

Occorre, però, fare attenzione perchè i linguaggi non sono mai neutri ed ogni volta che si “socializza” un termine si diffonde anche un'idea ed un dato tipo di approccio interpretativo alla realtà. Il linguaggio economico e giuridico è un linguaggio di parte, di quella parte che controlla l'economia e l'assetto normativo che le necessita. Non è il nostro linguaggio. Partire da questo presupposto ci è utile a tenere costantemente presente che l'utilizzo dei termini appartenenti ad un “discorso” che ci è fisiologicamente nemico porta sempre con sé una problematicità. Tale problematicità non è risolvibile con una semplice riconversione “a tavolino” del loro contenuto: spesso è necessario adottare un altro linguaggio.

L'insolvenza, ad esempio, più volte richiamata nel dibattito di questi mesi, è un concetto mutuato dal linguaggio giuridico di matrice privatistica-fallimentare e configura prima di ogni altra cosa uno stato (lo stato di insolvenza per l'appunto), ovvero la condizione del debitore che si trova nell'impossibilità di fare fronte al debito contratto. L'insolvenza è la proiezione giuridica di una condizione materiale in cui il debitore è assolutamente il soggetto debole, ed è attraverso tale proiezione che il debitore, proprio in ragione della sua condizione di insolvente, viene espropriato delle prerogative di autonomia gestionaria: le conseguenti procedure esecutive o fallimentari con l'intervento di soggetti terzi incaricati di recuperare coattivamente il credito e di coordinare la spartizione tra i creditori delle risorse ancora disponibili sono la concreta rappresentazione della rimozione formale e sostanziale dell'insolvente da ogni margine di scelta.

L'insolvenza non è l'oggetto disponibile di una “dichiarazione” del debitore ma è il frutto di un accertamento normalmente attivato proprio dai creditori e fisiologicamente sottratto al suo controllo. In sostanza l'insolvenza non segna il momento in cui il debitore si affranca dal debito ma, al contrario, la sua soccombenza alla situazione debitoria con conseguente assunzione di poteri straordinari da parte dei creditori.

In questo scenario la rivendicazione di un “diritto all'insolvenza” appare poco comprensibile: in primo luogo perchè la condizione di insolvenza è primariamente uno stato di fatto che si determina o non si determina a prescindere dalla rivendicazione di un diritto; in secondo luogo perchè la condizione di insolvente non è affatto una condizione liberatoria ma, al contrario, una condizione di maggiore precarizzazione nel contesto della quale il debitore subisce un'ulteriore espropriazione di beni e diritti. Si potrebbe obiettare che il ragionamento muove dal contenuto più strettamente tecnico-giuridico del concetto di insolvenza, ma si tratterebbe di un'obiezione poco sensata in quanto lo stato di insolvenza è esattamente questo e la sua concettualizzazione, che ha radici antiche, non appartiene al linguaggio dei movimenti ma a quello del “credito organizzato”, delle sue disposizioni normative ed esecutive.

E' del tutto evidente che l'utilizzo di un termine non può prescindere dal suo significato e rispondere ad un mero parametro di fascinazione fonetica. D'altra parte, non è certo la rielaborazione teorica del concetto di insolvenza a modificare la condizione materiale in cui è costretto il debitore insolvente, sottoposto alla coercizione ed alle espropriazioni delle procedure di recupero del credito.  Si potrebbe dire che il diritto all'insolvenza implicherebbe il diritto del debitore a non essere sottoposto alle procedure esecutive del creditore: ma in questo caso non si tratterebbe di diritto all'insolvenza bensì di diritto alla cancellazione del debito, o meglio, volendo mantenere la fascinazione fonetica, di diritto alla dissolvenza del debito e non all'insolvenza del debitore, il che è ben altra cosa ed apre un ragionamento di segno profondamente diverso.

Se, in ultimo, per diritto all'insolvenza si volesse genericamente intendere il diritto a non pagare il debito, anche in questo caso dovremmo fare delle distinzioni. Le pratiche sociali di resistenza/sottrazione al debito si determinano nel mondo materiale indipendentemente da qualsivoglia legittimazione formale o teorica e si diffondono in maniera direttamente proporzionale ai rapporti di forza di volta in volta messi in campo. Per affermare che tali pratiche sono legittime non occorre alcuna sovrastrutturazione teorica che, anzi, rischia di diventare ideologica e di rendere statico ciò che invece è naturalmente dinamico, omologando dentro categorie precostituite situazioni profondamente diverse.

Ricorrendo per esemplificare ad una estremizzazione è evidente che c'è assoluta continuità nella pratica del lavoratore che da un lato nella posizione di debitore resiste al credito e dall'altro nella posizione di creditore della retribuzione agisce, anche utilizzando gli strumenti giudiziari, per conseguirne il pagamento. Ma nella trasposizione ideologica di tale pratica all'interno di categorie  precostituite, come ad esempio il diritto all'insolvenza, tale continuità si spezza e l'elaborazione teorica si inceppa magari di fronte ad un piccolo imprenditore che, versando in cattive acque, rivendichi a sua volta un diritto all'insolvenza ed il conseguente mancato pagamento delle retribuzioni. 

Ma lo scarto tra ragionevolezza della pratiche e separatezza della teoria diventa ancora più evidente quando si associa il diritto all'insolvenza al tema del debito sovrano. Il debito sovrano non è la sommatoria di tanti debiti individuali: è un debito con caratteristiche ed implicazioni proprie che non si limita a riproporre su scala maggiore le stesse dinamiche che si producono nel debito privato. Il debito sovrano produce una condizione di “debitanza” generalizzata che prescinde dall'effettiva condizione di indebitamento del singolo e che risponde a dinamiche non codificate, prodotte dall'interazione di interessi dislocati su dimensione globale.

Nonostante i numerosi interventi sul tema del default ed il temibile diffondersi di improbabili economisti che nei ritagli di tempo dettano le ricette per gestire il fallimento degli Stati, nessuno è realmente in grado di fare una prognosi credibile sugli scenari che deriverebbero dal collasso finanziario di un'economia di importanti dimensioni inserita nel quadrante monetario dell'euro e nelle attuali dinamiche economico-finanziarie globalizzate. Certamente ad oggi non esistono dispositivi codificati in grado di imporre allo Stato insolvente procedure esecutive di rivalsa da parte dei creditori, ma è altrettanto vero che nell'attuale dimensione economico-finanziaria le strategie di rivalsa possono essere molteplici e ben più violente di quelle codificate.

Nel generale contesto di incertezza è tuttavia possibile individuare alcuni indicatori che consentono, anche a chi economista non è né pretende di diventarlo con qualche ora di navigazione da internauta, di porre alcuni interrogativi significativi. Chi sostiene l'opzione del default non fa mistero del fatto che gli ipotizzati effetti benefici di medio e lungo periodo sarebbero comunque anticipati da una prima fase ad ampio impatto sociale. Considerato che non stiamo parlando di qualche esperimento da laboratorio ma di scelte che coinvolgono milioni di persone, questa “prima fase” quanto durerebbe? Dieci, quindici, vent'anni, una generazione? Quali sarebbero le conseguenze sulla vita reale e sulle dimensioni produttive? Come si può escludere il rischio che l'impatto iniziale determini una precipitazione tale da mettere in crisi anche le prospettive di medio e lungo periodo?

La certezza dell'entità del contraccolpo è tale da indurre i sostenitori dell'opzione default a parlare non di un default tout court ma di un default selettivo e pilotato. Questa prospettiva, tuttavia, solleva un problema di non poco conto: chi sarà il “pilota”? Dove e come verranno prese le decisioni che attengono alla gestione del default? Quali saranno realmente gli interessi tutelati? Certo è difficile immaginare che una simile dinamica  possa tradursi in un'estensione degli spazi di democrazia piuttosto che in un potenziamento dei dispositivi esecutivi e della loro infrastrutturazione emergenzialista. Per quanto il raffronto con i precedenti storici non possa che essere inadeguato non esistendo nel passato una dimensione economica, finanziaria e monetaria paragonabile a quella attuale, è innegabile che quando il default è stato praticato nel contesto di economie di consistenti proporzioni, esso non ha prodotto un'effettiva liberazione dal debito, è stato gestito da esecutivi a vocazione autoritaria ed ha comportato enormi sacrifici a carico delle popolazioni coinvolte.

In un simile contesto, dominato da profonde incertezze, non si comprende perchè il nostro ragionamento dovrebbe a tal punto assumere il linguaggio dell'economia finanziaria da porre a fondamento delle sue prospettive le due principali componenti negative di quel linguaggio ovvero proprio l'insolvenza ed il default. In sostanza non si comprende perchè la nostra reazione al debito dovrebbe configurarsi come rivendicazione dello stato di insolvenza che si risolve, comunque, in una condizione negativa, sia nella dimensione del debito privato, dove l'insolvenza si traduce nell'espropriazione più o meno giudiziaria ai danni del debitore dei beni residui, sia nella dimensione del debito sovrano, dove l'insolvenza si risolverebbe in un default pilotato, possiamo immaginare da chi, ad enormi costi sociali.

Credo che siamo in molti a non essere in grado di valutare oggi se in futuro (che oramai può anche indicare uno spazio temporale di poche settimane) il default si renderà necessario o se l'insolvenza in determinati contesti si rivelerà conveniente: di certo, però, non è su questo piano che possiamo individuare il fondamento, addirittura costituente, di una nuova stagione dei diritti. Contro l'oppressione del debito non  dobbiamo rivendicare il diritto al “fallimento” ma libertà e diritto alla ridistribuzione delle ricchezze. Liberarsi dal debito può comprendere il rifiuto di pagarlo ma non può ridursi ad esso: chi i debiti li ha veramente sa bene che è così.

Nel diritto romano (arcaico) il debitore insolvente subiva una procedura esecutiva personale e diventava un addictus, cioè uno schiavo per debiti. Nel corso dei secoli i dispositivi di rivalsa del creditore nei confronti del debitore sono stati ridimensionati e patrimonializzati, ma ciononostante permangono con la loro carica coercitiva e sono in grado di determinare una condizione di costante “persecuzione” a cui il debitore riesce a sottrarsi solo riducendo le proprie risorse all'indispensabile per vivere. In questo di libertà c'è ben poco.

Parlare contro il debito il linguaggio della libertà significa misurarsi con il problema della costruzione di un'alternativa capace di fare i conti con i molteplici fattori in gioco, di costruire i percorsi progettuali e conflittuali per una reale liberazione dalla condizione di debitanza e, soprattutto, capace di affermare contro la logica dello stratagemma economicistico la necessità di una soluzione politica alla crisi del debito sovrano.

Liberarsi dal debito è un processo che costruisce conflittualmente le soluzioni ed in questo, contro ogni determinismo catastrofista, costruisce la speranza: la cultura del tracollo, qualunque ne sia la rielaborazione, non conquista gli animi ma concorre a diffondere la paura. In questa prospettiva le tensioni costituenti che percorrono i movimenti devono riuscire ad agire tutti gli spazi che il moto sussultorio della crisi finisce con l'aprire anche nei “luoghi” che fino a poco tempo fa sembravano solidi ed impenetrabili.

La necessità da parte della governance finanziaria dell'Unione di definire nuovi ed efficaci dispositivi di sussunzione degli Stati membri sta portando rapidamente ad una revisione del Trattato europeo. Si tratta di una prospettiva che già da subito  apre nuovi spazi all'interno dei quali possiamo e dobbiamo prendere la parola per rovesciare il tema delle istituzioni totali della finanza in quello dei nuovi statuti dei diritti, condizione costituente di una nuova dimensione della cittadinanza europea.

Ed è proprio all'interno di un ragionamento sui nuovi statuti dei diritti che va ricollocato il tema dell'insolvenza non come diritto allo stato di insolvente ma come diritti nello stato di insolvenza, ovvero come ridefinizione nella sfera privata ed in quella pubblica di quell'insieme di beni e diritti che devono considerarsi indisponibili, assolutamente insuscettibili ad essere utilizzati per il pagamento del debito, sia che si tratti di una spiaggia per far fronte al debito sovrano sia che si tratti di 1/5 della già miserabile retribuzione per far fronte al debito privato.

Processi costituenti, nuovi statuti dei diritti, istituzioni altre compongono un'unica matassa con la quale è realmente possibile tessere il filo dell'alternativa, un filo che inevitabilmente si dipana nello spazio europeo e che tuttavia necessita di una trama concreta e materiale all'interno delle specifiche articolazioni statuali che non sono riducibili a meri residui di epoche passate ma (come dimostra il governo Monti) sono già oggi strumenti aggiornati di esercizio della governance finanziaria e di legificazione (addirittura costituzionale) delle sue direttive.

Paolo Cognini