La perduta memoria del "diritto di resistenza"

12 / 7 / 2019

La vicenda della Sea Watch e la determinazione della sua capitana Carola Rackete nel disobbedire al decreto Salvini per salvare le vite di uomini, donne, bambini migranti, merita una riflessione sul diritto di resistenza. Diritto che ha una lunga storia, rimossa e dimenticata o conservata tuttora in alcune costituzioni, come quella tedesca, in maniera del tutto formale.

Come sempre è necessario, dal punto di vista del materialismo storico, dialettizzare e storicizzare non solo le categorie economiche, ma anche le forme giuridiche che le avvolgono, per come si presentano nella successione delle varie formazioni economico-sociali. Per Marx, la critica dell’economia politica e dello sfruttamento del lavoro salariato non è mai disgiunta dalla critica del diritto borghese e del potere normativo degli stati a servizio del dominio capitalistico.

Come ci insegna Althusser, i modi di produzione, tra cui il capitalismo, sono strutture organiche, in cui gli elementi economici sono strettamente intrecciati con quelli ideologici, culturali, giuridici, ovvero ciò che il marxismo volgare, economicistico e deterministico, chiama “sovrastrutture”. La struttura è una sola, una “totalità” complessa e articolata in momenti che si combinano tra di loro e la lotta di classe, la pratica-teorica trasformativa e rivoluzionaria, deve saper aggredire tutte le articolazioni del potere, destrutturarle e disarticolarle in maniera anch’essa “complessiva”.

Così anche per Lenin, in cui nel Che fare il rivoluzionario “di professione” - ovvero il militante rivoluzionario totalmente dedito alla causa, parte della classe, interno ai movimenti, ma nello stesso tempo distinto dalle dinamiche puramente spontanee e immediate delle lotte per una continua elaborazione tattico-strategica -  , deve agire non solo sulle singole contraddizioni di classe, ma sull’intera complessità e totalità della formazione sociale capitalistica. Così Gramsci, pur nella differenza della situazione storica con la Russia zarista; così Lukacs e molti esponenti del comunismo di sinistra degli anni ’20, compresa Rosa Luxemburg, anche nelle sue divergenze con il Leninismo.

Il discorso è estremamente importante e verte sulla necessità di cogliere nelle varie pratiche di lotta dei movimenti - dalla resistenza alla disobbedienza, dallo sciopero al sabotaggio - gli embrioni di un contropotere, di un dualismo di poteri come premessa all’ “insurrezione costituente”, non come singolo atto o evento, ma come processo sempre aperto e attuale, al di là del mito-feticcio della «presa del potere statale», concepito come schema rigido e meccanico. La rivoluzione in senso leninista , come concepita in Stato e Rivoluzione, ha l’obiettivo, al contrario, di spezzare la macchina statale e sostituirla con qualcosa di assolutamente nuovo, sul modello della Comune di Parigi, sull’autogoverno e l’autonomia del lavoro vivo, sulla democrazia diretta dei Soviet, proprio per l’estinzione dello Stato.

Inutile ripetere sui fallimenti di questo grandioso disegno leninista: ciò che conta è l’individuazione dei principi fondamentali di ogni rivoluzione, ovvero il rapporto tra “potere negativo”, destituente e “potere positivo”, costituente, tra la disarticolazione degli istituti di comando e la costruzione di nuove istituzioni e diritto del “Comune”. Si tratta di nuove forme di vita e riproduzione esterne al capitale e in cui la regolazione dei rapporti sociali è un processo in continuo divenire, sempre aperto e modificabile rispetto alle trasformazioni della realtà storica, assolutamente democratico, mai codificato e cristallizzato in norme rigide e trascendenti.

Nella genealogia storica del “diritto di resistenza” possiamo rilevare in controluce questa dialettica non lineare e contradditoria tra potere costituente e potere costituito e interrogarci sulla domanda fondamentale, ben nota a molti studiosi di diritto, vero rompicapo per tutti i teorici di ispirazione giusnaturalista e del “diritto naturale” come superiore al “diritto positivo”: la variabilità contingente delle leggi e norme degli stati in funzione del mantenimento del potere e dell’ordine costituito. La domanda è: può un potere costituito prevedere al suo interno, sul piano del diritto, un elemento di destabilizzazione del potere costituito stesso? Il diritto, anzi il dovere, in molti casi anche con l’insurrezione armata, di ribellarsi e disobbedire alle leggi ingiuste contro la volontà sovrana?

Per non andare molto lontano nel tempo, questo dibattito attraversò anche la commissione incaricata di varare la costituzione italiana dopo la resistenza e la caduta del fascismo: la proposta di inserire il diritto di resistenza in costituzione del democristiano Dossetti fu bocciata, con un’unica voce favorevole, quella di Antonio Giolitti, deputato del PCI, a dimostrazione di una già iniziale rimozione della lotta armata partigiana e della “memoria” di fondazione della repubblica antifascista. In realtà in Italia era piuttosto influente Kelsen, con il suo formalismo giuridico normativistico e la sua teoria del diritto “puro”, completamente separato dalla politica e dalla morale. In questo senso non è possibile pensare la norma come “giusta o ingiusta”, essa trae la sua legittimazione puramente da se stessa a dall’essere conforme allo Stato e alle sue leggi, nonché alle altre norme. Insomma, le norme sono valide in quanto norme, rispetto alla loro forma e non in base al contenuto. Il trionfo del concetto di legalitarismo, completamente svuotato da ogni contenuto storico e materiale, dai concreti rapporti di forza e di potere nel conflitto tra classi antagonistiche. Si spiega così, in parte, l’assenza di memoria del diritto di resistenza in Italia e di quel legalitarismo statalista che rende difficile la disobbedienza alle leggi ingiuste rispetto ad un’altra, superiore concezione del diritto.

In realtà, il diritto di resistenza e disobbedienza ha le sue più antiche radici nella storia repubblicana di Roma, in cui la plebe romana dopo una serie di lotte contro i patrizi e l’oligarchia al potere, culminate nella secessione aventiniana, conquistò il tribunato della plebe con potere di veto rispetto alle leggi ritenute ingiuste.

Troviamo un primo legame del rapporto tra resistenza al potere e diritti universali, appartenenti a ogni essere umano per natura, in Cicerone, in seguito nel pensiero degli stoici, ma è soprattutto nella teologia cristiana medioevale con Tommaso d’ Aquino che si va configurando in maniera sistematica il giusnaturalismo , ovvero il rapporto tra diritto naturale, umanità, universalità e il diritto alla resistenza e alla rivolta contro  tutto ciò che nel diritto positivo va contro questi principi. Poi, tra il XVI ed il XVIII secolo, con la riforma protestante, soprattutto nella sua versione calvinista, il diritto di resistenza e il diritto naturale, l’eguaglianza di tutti gli esseri umani per nascita, la libertà, l’autodeterminazione diventano patrimonio comune della borghesia rivoluzionaria nella sua ascesa al potere contro l’assolutismo e le aristocrazie feudali. Ma è con John Locke che questa problematica viene direttamente immessa nel pensiero liberale e diventa la matrice teorica della costituzionalizzazione della resistenza e disobbedienza al sovrano in nome del diritto naturale, la qual cosa sarà realizzata nelle costituzioni all’origine della modernità, quella francese e americana. Ma soffermiamoci su Locke, in quanto paradigmatico del pensiero borghese rivoluzionario all’origine del capitalismo: gli uomini nascono liberi e eguali per natura e hanno il diritto inalienabile alla proprietà privata e al possesso individuale. Qui c’è un nodo problematico e contradditorio, che accompagna tutte le vicende e trasformazioni storiche dello stato borghese, da “guardiano notturno” per garantire il libero mercato, a stato di diritto, a stato nazional-imperialista, a stato sociale, fino all’attuale crisi dello stato e dei meccanismi di rappresentanza.

Il problema è: come si definiscono i diritti di natura o la natura dei diritti? In Locke è chiara la naturalizzazione della proprietà privata e dell’individualismo possessivo, i principi sacri del capitalismo, dell’ideologia e del diritto borghese, che invece non hanno nulla di naturale, ma sono un prodotto storico alla base dell’accumulazione originaria. La stessa eguaglianza e libertà sono l’eguaglianza e libertà del capitale e del mercato, ovvero un prodotto storico appartenente agli interessi di una classe particolare alla conquista del potere, che non hanno nulla di universale. Questo scarto tra principi universali e realtà storica concreta, tra eguaglianza reale ed eguaglianza formale, attraversa tutto il costituzionalismo borghese e lo stato di diritto, così come la ”naturale” sacralità della proprietà privata di mezzi di produzione e riproduzione, il” naturale” sfruttamento del lavoro salariato ed il comando dispotico.

La borghesia rivoluzionaria, una volta conquistato il potere, si trova di fronte a una minaccia di straordinaria potenza: le prime lotte autonome degli operai e dei proletari contro il nuovo ordine costituito, che rivendicavano con la forza dei tumulti e dei movimenti insurrezionali - dal 1830 a Parigi, nel 1848 in tutta Europa, fino all’epica esperienza della Comune nel 1871 - la piena realizzazione degli ideali della rivoluzione francese, delle sezioni e comitati rivoluzionari del popolo parigino e dei gruppi organizzati più radicali, l’ala sinistra montagnarda e giacobina. Di questa memoria di resistenza e insurrezione costituente della moltitudine la borghesia ha paura: l’assorbimento del diritto di resistenza all’interno dell’ordinamento giuridico corrisponde a una duplice mossa, da un lato contro l’assolutismo, dall’altro contro la potenza della moltitudine e il pericolo che il diritto di resistenza si trasformasse in rivoluzione e nuovo potere costituente. Doveva essere neutralizzato, circostritto, controllabile all’interno dei dispositivi legali del potere costituito, tutt’al più per correggere gli eccessi di potere, le storture, le anomalie, riportare tutto all’ordine giusto e normale, senza mai mettere in discussione l’ingiustizia profonda e strutturale di questo stesso ordine.

In realtà da questo ragionamento possiamo dire che la resistenza e la disobbedienza fanno parte della materialità dei rapporti di forza sociali contro il potere, corpi collettivi che non possono evaporare nel formalismo giuridico e nella sua astrazione, ma che trovano in loro stessi la loro legittimità, un nuovo diritto comune a vivere, la libertà di diventare ciò che si vuole, come dicono gli Zapatisti. Grande ammirazione per la capitana della Sea Watch, il cui coraggio e determinazione etico-politica sono qualità straordinarie, un esempio per tutti, ma non dimentichiamo che dietro di essa e con essa ci sono i corpi dei migranti, la loro irriducibile volontà di fuga dalla miseria, dalla guerra, dall’orrore, il cuore pulsante della nuova resistenza. Un processo che è fino in fondo politico, anzi biopolitico nel senso più pieno della parola, inarrestabile al di là delle leggi, degli stati, delle nazioni e che offre una nuova prospettiva tendenziale per la ridefinizione della lotta di classe e della rivoluzione.

Nell'immagine di copertina la foto di uno storico murales fatto sul muro che separa la Palestina da Israele.