La giustizia bendata

3 / 8 / 2019

Nella tradizione comune, la giustizia è raffigurata come una donna che regge in una mano una bilancia e nell’altra una spada, dettaglio non innocuo è che la donna viene ritratta bendata, rappresentazione dell’imparzialità e dell’uguaglianza sostanziale: come tuonano le aule di tribunale in Italia “La legge è uguale per tutti”.

Nei giorni scorsi, una foto di un uomo bendato e ammanettato, lungi dalla rappresentazione mitologica della giustizia, ha fatto il giro degli apparati mediatici in Italia e nel mondo.

Il ragazzo in questione, Natale Hjort, si trovava in compagnia di Finnegan Lee Elder, che poco aveva confessato di essere l’assassino del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati di Roma, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Ora entrambi detenuti nel carcere di Regina Coeli per concorso in omicidio.

La diffusione della foto ha fin da subito predisposto due diverse fazioni, da un lato chi, propugnando il mantra delle “pene severe” o dei “lavori forzati”, ha ridotto il fatto ad una mera azione dovuta, rimpicciolendo la portata dell’azione definita “anche fin troppo lieve”; dall’altro lato chi ha denunciato strenuamente l’atto definendolo vergognoso ed indegno per il nostro Stato di diritto. Tertium non datur: i non residuali complottisti, la foto, secondo quest’ultimi, è balzata fuori diventando virale affinché gli americani in questione potessero ritornare in Patria a scontare la pena, «Meglio così, almeno si fanno la sedia elettrica», dimenticando che, normalmente, l’estradizione è concessa solo in determinati casi, come specificato dai Trattati internazionali, ed è vietata per scontare la pena in Paesi in cui esiste pena di morte e/o ergastolo a vita.

Bendare gli occhi di un indagato è una pratica vietata secondo una moltitudine di norme che poi riprenderemo, ma, come dichiarato dal presidente della Camera Penale, è un atto che non stupisce, poiché tanti ex indagati hanno rappresentato trattamenti gravi nei primi contatti con la polizia giudiziaria, specie se i casi riguardavano la morte di “colleghi”.

Una prima rivendicazione, sacrosanta, è quella di portare in discussione il ddl per imporre la registrazione audio delle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati e non solo la verbalizzazione per sintesi come avviene adesso. Ad oggi, attraverso i documenti redatti su carta, non possono percepirsi toni o minacce indebite sulle conseguenze per gli indagati che non assecondassero le aspettative di chi sta facendo le domande.

Venendo al diritto, si potrebbe ricostruire la base normativa partendo ab initio:

La Costituzione, all’art.2 specifica che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, riferendosi dunque alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 che, all’art.5 specifica che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

L’art. 27 prevede che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, lo stesso contiene un’espressa indicazione sulla funzione rieducativa della pena.

Tali garanzie costituzionali si riferiscono non solo alle fasi processuali o all’esecuzione della pena, ma si estendono anche alla precedente fase delle indagini, non dovendo dunque ingannare l’utilizzo del linguaggio “imputato”.

L’effetto deterrente nei confronti dei consociati non potrà essere indiscriminato come in uno Stato autoritario: si dovranno evitare pene che comportino la segregazione a vita del condannato, o che siano severe tanto da non poter essere sentite come giuste dal loro destinatario, così che risulti preclusa la disponibilità del condannato ad accettare qualsiasi forma di aiuto in vista del suo inserimento nella società. Già la corte costituzionale nel 2011 specifica che gli obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non possono spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione.

La questione dirimente è la seguente: qual è il confine tra uno Stato autoritario e uno Stato di diritto? Se sul piano della letteratura giuridica la risposta può ricalcare la progressiva affermazione della “democrazia rappresentativa” ai danni dell’assolutismo monarchico avvenuta tra XVIII e XIX secolo, sul piano politico non è così scontato trovare lumi. Lo stesso diritto è inserito nel tritacarne di una governance post-democratica, in cui l’approccio securitario prevale su quello “garantista” e il populismo penale espressione egemone di nuove relazioni di dominio di classe. 

Ed è così che diventa quasi “naturale” che la comunicazione istituzionale ricalchi le forme di un bullismo di regime, che il Ministero dell’Interno invochi lavori forzati affinché gli autori del delitto non si “godano il soggiorno in carcere”. A chi scrive venivano in mente le prime pagine di Sorvegliare e Punire in cui Foucault narrava del supplizio di Damiens, costretto a patire supplizi indicibili e insopportabili a causa del parricidio commesso. Tra le pagine del capitolo “Il corpo del condannato” M.F. analizzava il superamento della lugubre festa punitiva per l’approdo ad una fase più “umanizzante”. Da un corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, si passa ad una pena che entra nell’ombra, per non essere altro che un nuovo atto procedurale o amministrativo, se non fosse che, nel 2019, esistano smartphones e social network, idonei a far veicolare foto, immagini e messaggi, che, alternativamente, sarebbero rimasti taciuti.

La folla festante radunatasi nell’agorà delle esecuzioni, si riformula nelle piazze virtuali, dove si aizzano, facilmente, ardori ritenuti sopiti tra le pieghe dei secoli precedenti, o almeno, in quelli pre-Beccaria.

“Una semplice benda”, cosa potrebbe mai significare?

Bendare un indagato nella fase successiva all’arresto arreca dei gravi pregiudizi emotivi e personali, specie se interrogato da interlocutori che restano, nella mente del soggetto seduto, degli individui senza volto, idonei a non poter mai essere responsabili delle proprie azioni.

Il diritto alla difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, era, in quel momento, reso inerte, imbavagliato, come se, gli interroganti, in perfetto stile inquisitorio, si trovassero su un piano superiore, pronti ad infliggere pene e limitazioni. Le forze dell’ordine, in barba ad ogni monopolio Statale di punizione, rivendicano come proprio il diritto a punire, imbarbarendo le “pene” o le “modalità”, giustificandosi sulla scorta delle evidenze fattuali.  “Colpire la bestia”.

È lo stato di diritto che specifica, ontologicamente, che nessuno deve e può abusare dei propri poteri di custodia, nessun fine giustifica il mezzo, e la gravità del fatto, come ad esempio un omicidio, non può giustificare le modalità e severità di trattamento dell’indagato.

Tante sono le associazioni, i comitati e i collettivi sociali ad aver avanzato la problematica delle violenze subite durante fermi o arresti, in Caserma o durante la traduzione negli istituti penitenziari, far passare la foto come una semplice boutade o addirittura, se mai pensavate fosse possibile, ad una pratica medica antiepilettica, giustifica una deriva pericolosissima, in un Paese in cui tante sono state le morti di Stato, normalmente irrisolte e senza alcun approdo alla verità.