Carcere: prova e riprova

11 / 4 / 2018

Già dal 2014, metabolizzato lo sgomento per la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - approvata l’8 Gennaio 2013 secondo la procedura della sentenza pilota Torreggiani e diventata definitiva il 28 Maggio 2013 con il respingimento dell’istanza di riesame presentata dall’Italia alla Grande Chambre della Corte - rispetto all’ordinamento penitenziario la sensibilità e l’interesse crescevano in coda agli ammonimenti, una rinnovata prospettiva di cooperazione tra i soggetti giuridici coinvolti si proponeva di poter in qualche modo inverare nella fattualità quotidiana i presupposti imprescindibili dell’articolo 27, scampando così all’incostituzionalità e alla vergogna.

La premessa di ogni discorso, superata la dimostrazione di operosità con una immediata e fittissima calendarizzazione di grandi convegni, non era stata propriamente l’assunzione di una nuova prospettiva. Protagonista in apertura del percorso riformatore è stata senz’altro l’apologia. Era della crisi economica la responsabilità di quello che veniva garbatamente definito un «aridimento della sperimentazione sul versante umano, sulla tutela dei diritti, e più complessivamente sulle politiche sociali». Inutile ogni ulteriore presa analitica, posta la crisi, si partiva - forse non nella maniera più logica - dal punto del reinserimento, e dall’integrazione della realtà carceraria nel tessuto sociale cittadino. Lo si faceva mettendo in luce la ricaduta economico-occupazionale che una struttura detentiva può avere su un territorio: l’erogazione dei servizi e i posti di lavoro agli erogatori. Un’integrazione costituita principalmente di appalti e contratti, che consente tanto per cominciare, ed è importante, di sostenere la non drammaticità della presenza di una casa di reclusione su un territorio, perché quando si parla di edificarne di nuove, non c’è posto in cui le si voglia. Un’integrazione laterale ma fruttuosa e piacente, un po’ fuori tema forse, ma condivisa in questo suo essere in bilico tra la solidarietà sociale e il sistema aziendale.

Nel 2014 si elaborava l’orizzonte di un agire sostenibile, e si puntava ad intese sull’inclusione socio-lavorativa come strategia di recupero. Decreto n°78, 1 Luglio 2013, possibilità di utilizzo dei detenuti per lavori di pubblica utilità, questa sembrava la soluzione. Programmi di istruzione e formazione avrebbero dovuto produrre la possibilità e l’efficacia di misure alternative alla detenzione, e questo a sua volta, una sensibilizzazione positiva dell’opinione pubblica, si diceva. Accompagnamento al lavoro e accoglienza residenziale delle famiglie dei detenuti, affidamento in prova con l’art.21, supporto informativo e consulenziale. Porzioni di problema in ordine sparso sul minimo comune denominatore del guadagno o del risparmio. Protocolli operativi e d’intesa, e nella pubblica percezione il detenuto avrebbe dovuto passare subito da spesa a risorsa, e diventare così una presenza accettabile. Manutenzione, restauro e pulizia, decoro urbano in cambio della dismissione della gogna. Poteva funzionare.

Nel 2014 si parlava di contaminare l’istituzione penitenziaria con una rete di interventi non meglio specificati, e poi certamente in qualche punto del discorso, del dover fare un po’ d’ordine nella gerarchia delle fonti giudiziarie e spendere due parole in più su eventuali situazioni di indigenza. Intanto, una rete di commesse tra pubblico e privato poteva subito far bene, da un lato a soddisfare l’aspettativa al lavoro dei detenuti all’esterno dell’Istituto -un lavoro costoso invece che remunerativo ma utile per tornare a rimirar le stelle-, e dall’altro quella al beneficiare di lavoro non retribuito degli imprenditori o degli amministratori. Una ratio non dissimile da quella della più giovane alternanza scuola-lavoro.

I detenuti nel 2014 erano a quota 54.000 di cui 35.000 definitivi e 19.000 in custodia cautelare in attesa di giudizio. I lavoranti erano circa 10.000 ma all’esterno non più di 2.000, sicuramente quelli che hanno potuto ottenere fiducia, ma soprattutto permettersi rimborsi zero per pasti e spostamenti, detenuti che possono permettersi di pagare potendo contare sul sostegno economico di terzi.

A dicembre 2017 i detenuti erano già risaliti a 58.000, di cui il 35% in custodia cautelare, lavoranti 18.404, ma all’esterno ancora soltanto 2.480. Inoltre, a giugno 2017, l’86% dei detenuti lavoranti era comunque alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, con una retribuzione ferma al 1994 e per di più chiamata ancora «mercede», tanto che nel documento finale degli Stati Generali si invita anche ad una «pulizia linguistica».

Intanto, per evitare che il sovraffollamento potesse divenire da degradante a stragista per via del crollo degli edifici stessi sotto il peso di una capienza ancora altissima nel 2014,  nonostante fosse tornata al 140,1% dopo il picco 2012 del 145% con 66.685 detenuti, un passo incerto di modernità, oltre al piano di riconversione degli ospedali psichiatrici, è stato il poter prevedere subito il non ingresso in carcere per pene inferiori a tre anni, ma al contempo non è stata prevista l’uscita con un residuo di pena inferiore a tre anni. Ci si arriverà gradualmente, e nella proposta attuale figurano le misure alternative per un residuo di pena inferiore ai 4 anni, affiancate secondo dati dell’8 marzo 2018 da un sovraffollamento al 120% in 93 Istituti.

Razionalizzare la garanzia sui diritti continua ad essere urgente, come risolvere il crash umano e normativo delle collaborazioni impossibili o inesigibili, e la conseguente inaccessibilità ai benefici. Ma accenni specifici ai 4bis pervengono solo per ribadire l’esclusione dall’art.21., lo scioglimento del cumulo 4-ter. e la possibilità di aumento delle telefonate. Gli ergastolani ostativi sono ancora più di mille, ma quasi nessun riferimento si fa al carcere a vita di cui si finge di ignorare l’esistenza, diciamo più gentilmente: «anno di fine pena 9999». Anzi non lo diciamo, lo scriviamo sui fascicoli. Addirittura si parla di estensione dell’ostatività a tutti i partecipanti al reato e di lasciare al Magistrato di Sorveglianza piena discrezionalità. È per evitare automatismi ci dicono. Certo la normativa di riferimento generale è sempre classe 1931, manifattura fascista anche se diciamo pre-costituzionale per essere più tecnici o non offendere nessuno. Neanche l’ordinamento del 1975 aveva potuto farci granché. Gli Stati Generali, però, una timida perplessità circa il mantenimento dell’ergastolo almeno la esprimono, e nella proposta di modifica dell’art.22 si contempla l’ammissione al lavoro all’aperto. Nel 2013 l’Europa si era pronunciata anche sull’inumanità di un simile trattamento, e in quasi tutti i Paesi membri è stato infatti abolito, ma qui in Italia pare proprio non si riesca!

Abbiamo però gli immancabili richiami a vedere il mondo con gli occhi dell’altro, gli appelli all’amore cristiano, e magre ammissioni circa responsabilità mediatiche sull’opinione pubblica per informazioni parziali, distorte o manomesse. Quasi dei passi indietro rispetto a quel 2013, quando il Capo dello Stato l’8 Ottobre concludeva il suo messaggio alle Camere parlando di «questioni e ragioni che attengono a quei livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia».

«Torniamo ad un confronto vero», ha detto in questi anni timidamente chi avrebbe potuto gridare forte, sui diritti negati, sui piccoli scivolamenti degli umani, sulla poca lungimiranza di ognuno - talvolta - e sulla relazione individuale e collettiva con il sentimento della paura.

Appena dopo la sentenza della Corte Europea sulla violazione dell’art.3 della Convenzione, il massimo che nel recinto dell’orticello nazionale si osava ammettere era che il carcere chiuso rende i reclusi vittime nel senso in cui non favorisce la comprensione della negatività prodotta dall’atto del reato. Ad oggi forse diciamo ancor meno, scriviamo bene documenti che vengono ignorati, ed ascoltiamo vulgate di parossismo sanzionatorio e accuse di buonismo, affermazioni sulla naturale funzione di segregazione sociale che compete al carcere, sulla sacrosanta punizione che spetta ai colpevoli e sull’ingenuità della clemenza. Certezza della pena, gridano i giusti! Carmelo Musumeci, attempato ma non ancora arreso ergastolano ostativo, uno dei miei studenti alla Casa di Reclusione di Maiano a Spoleto da anni in prima linea nelle campagne per l’abolizione, dice che la certezza dovremmo pretenderla del recupero piuttosto.

La questione del diritto all’affettività, nella realtà dei ristretti, inizia e finisce tra le 6 ore al mese di colloquio a vista e i 10 minuti a settimana di telefonata - forse effettivamente aumentabili, dicono -, mentre compaiono ipotetiche aperture verso un adeguamento alle tecnologie digitali come la posta elettronica - senza la quale si osteggiano di fatto anche i percorsi di studio degli universitari - e magrissimi riferimenti espliciti alla sessualità, nonostante già da prima del moto riformatore sono in Senato proposte di avvicinamento a Spagna e Danimarca - vedi il disegno di legge n°1587 comunicato (non ex-novo) alla Presidenza il 31 Luglio 2014. In Italia ancora si sceglie la chiave più pudica della sofferenza delle famiglie e soprattutto dei figli minori, confermando di non riuscire a centrare davvero il tema della risocializzazione del detenuto/a, ma neanche quello dell’effettivo perdono cristiano per la pecorella smarrita, figuriamoci quello del laico diritto umano dei colpevoli. La riflessione che in Italia si può fare è piuttosto e soltanto quella prossimale all’empatia verso gli innocenti per fatalità connessi ai bruti. Forse arriveremo un giorno ad ottenerli davvero i colloqui intimi, magari facendo maggiormente leva sul problema del celibato involontario dei congiunti. Ad oggi, 2018, parliamo di eventuali 10 giorni ogni 6 mesi per coltivare gli affetti, e di visite da affiancare ai colloqui, cioè incontri senza sorveglianza visiva e auditiva, in appositi locali all’interno dell’Istituto ma separati dalle zone detentive. E vedremo in cosa si tradurrà questo averne parlato.

Comunque, rispetto all’impegno verso l’art.46 della Convenzione di conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui si è parte in causa, confermato anche dall’art.117 della Costituzione che riconosce i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali, una spicciolata di numeri a comprovare le migliori intenzioni già le avevamo grazie alle norme 2013/15 in materia di liberazione anticipata, misure alternative, custodia cautelare, rimedi giurisdizionali, rimedi risarcitori: 14.000 unità in meno, ottenute prevalentemente con detenzione domiciliare, di cui il detenuto è sicuramente contento, ma di cui gioisce forse ancor più lo Stato per il risparmio pieno e l’offerta trattamentale vuota, anche se è proprio questa ad aver dato le migliori evidenze circa il rischio di recidiva, e ad essere il fulcro dell’art.27.

Ad oggi il tasso di recidiva di chi ha espiato la pena in regime carcerario si assesta al 69%, al 19% invece quello di chi ha avuto un’esecuzione penale esterna. Siamo ancora, nel 2018, il paese europeo con il tasso più alto.

Diciamo che l’ambito applicativo di una rinnovata tutela dei diritti è in corso di definizione, forse rallentato dal fatto che non sono cambiati i valori che hanno prodotto la crisi del sistema carcerario italiano, o quantomeno permangono i disvalori, come ad esempio il pensare al carcere come ad un contenitore della marginalità o non conformità sociale, come ad un luogo di isolamento, sanzionamento e afflizione.

Magre ammissioni dal 2013 in poi sugli eccessi di criminalizzazione dei legislatori italiani, alcune elargite forzatamente a seguito dell’intervento europeo di cancellazione del reato di non ottemperanza all’obbligo di uscita dal Paese per i migranti classificati clandestini, tema su cui si è fatta per diversi anni una politica legislativa e mediatica assolutamente incriminante, che rende innegabile il concorso di colpa in eventi drammatici, e che in ultimo ci ha anche portato al razzismo redivivo con cui dobbiamo misurarci oggi.

Su questo però la si fa breve, e piuttosto si ripete che le politiche di integrazione devono poter intessere una prospettiva di speranza per i detenuti con la dovuta sicurezza dei cittadini, pertanto il ragionare su eventuali percorsi di decriminalizzazione appare a qualcuno necessario, ma ancora a moltissimi perfino utopistico. Ci si limita alla disponibilità di sollecitare i media ad una minore approssimazione e spettacolarizzazione di talune situazioni specifiche. In pratica dal 2014 diciamo di star ragionando di decriminalizzazione, ma stiamo ancora di fatto parlando di “de-stigmatizzazione”, dimostrando dove esattamente ci collochiamo ad oggi rispetto al discorso del ripristinare un rapporto interrotto tra individuo e società. Utopistico, qualcuno dice, nonostante il Presidente della Repubblica avesse chiesto nel 2013 di procedere in questo senso in maniera «incisiva», ricordando che negli ultimi anni numerosi erano stati «i provvedimenti che hanno penalizzato e sanzionato con maggiore rigore condotte la cui reale offensività è stata posta in dubbio da parte della dottrina penalistica».

Qualcuno continua a ribadire che del carcere non si può fare a meno se non a costo della libertà personale, un’affermazione quasi ossimorica se non si desse per scontato il riferimento costante ai “giusti”, affermazione per nulla argomentata e più semplicemente breve introduzione al principio che la finalità che del carcere è veramente propria secondo il sentire comune (è l’esecuzione della pena), mentre è accessorio che la limitazione della libertà personale del ristretto non può essere intesa come limitazione dell’accesso ai diritti, che l’essere cittadino del detenuto non può venir meno, e che non possono sussistere misure di tipo afflittivo.

Maggiore accordo c’è invece rispetto al fatto che l’impianto penitenziario non può più essere solo una voce della spesa pubblica, quindi  l’atto di riempire questo contesto sociale di contenuti sfocia nella più semplice ed accettabile operazione dell’ammantarlo di possibilismo per gli innocenti e, pertanto, sempre con i lavori di pubblica utilità, e con un importante coinvolgimento del mondo del volontariato e delle imprese. In una sola mossa e a costo zero si dimostra di aver compreso che la dimensione custodialistica è estranea al dettato costituzionale, si confeziona qualche evidenza di integrazione semplificata, e in ultimo ma di prima importanza non si spende e si risparmia.

Anche perché di soldi ne serviranno molti per pagare gli equi indennizzi previsti dall’art. 41 di cui potranno beneficiare i detenuti che hanno subito trattamenti inumani o degradanti. Si pensi che i reclami pendenti sulla scia della sentenza pilota della Corte di Strasburgo erano 18.000 in quel 2014 che inaugurava il percorso riformatore. Nei 4 anni trascorsi si è intanto mantenuta salda la logica del minimo investimento economico, e anche la legge delega n°103 del 23 giugno 2017 presenta una clausola di invarianza finanziaria.

Considerato questo,  o anche no, l’operazione rispetto a cui siamo di fronte è - o si chiama - di razionalizzazione dell’esistente, del resto si ribadisce che l’azzeramento per ripartire da capo è impraticabile e anzi non necessario, in fondo si tratta solo di accrescere il funzionamento, si dice, smentendo quindi chi invece ha parlato di «problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico, […] incompatibilità con l’art.3 della Convenzione, […] perdurante incapacità, […] cambiare profondamente la condizione delle carceri, […] realtà di degrado civile, […] intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano, […] decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, […] perseguire vere e proprie riforme strutturali».

Allora ecco 5 anni di competenze, professionalità e disponibilità in campo, tutto quanto occorre a garantire proficuità al fermento e ad interrompere discorsi e polemiche che troppo facilmente realizzano il collegamento diretto di alcune scomode evidenze, come ad esempio il numero incredibile di potenziali vittime di “tortura”, e il tasso crescente di incidenza delle problematiche connesse alla salute psichiatrica dei ristretti. Si accenna infatti alla pericolosità delle semplificazioni appena prima di semplificare l’argomento igiene mentale nel più vago e meno ansiogeno riferimento ad una responsabilità di assistenza sanitaria, ad un invito alla prevenzione, e ad un’opportuna formazione del personale, senza sbandierare troppo che il 50% dei ristretti fa uso di psicofarmaci.

E prima che le ragioni della condanna europea potessero effettivamente palesarsi anche ai più miopi, si tornava a sentir parlare di Direttori di Case Circondariali ostaggio dell’amministrazione e ingiustamente accusati, loro che giurando sulla Costituzione hanno già ampliamente dimostrato di essere quelli che i diritti umani volevano difenderli e non certo violarli. Come continuiamo oggi ad ascoltare i Sindacati di Polizia Penitenzia che osteggiano la sorveglianza dinamica e che nella cella aperta scorgono ancora, soprattutto, promiscuità e insicurezza.

In effetti, se come affermano illustri Professori sui documenti reperibili tra i materiali in uso ai convegni, siamo in presenza di «una cultura giudiziaria non sempre sensibile al primato della libertà personale», e di un sistema minacciato da «tossine attivate dall’insicurezza, quando non dal panico sociale, dalla demagogia e dall’opportunismo politico», scivolamenti di questo tipo possono dirsi caratterizzati da una certa prevedibilità. Come è vero l'aver potuto facilmente osservare che il taglio della discussione in questi anni è stato talvolta lontanissimo, se non opposto, ai riferimenti e alle sollecitazioni chiuse nelle cartelle. Forse per la poca corrispondenza con l’atmosfera di ragionevole cooperazione, o forse per la taciuta ma diffusa difficoltà di gestire forti divergenze. Infatti, se è vero che alle circostanze va riconosciuto il merito di aver riunito nel medesimo percorso riformatore soggetti eterogenei intorno ad un impegno comune, fino ai 200 seduti ai 18 tavoli degli Stati Generali 2015/16 del Ministro Orlando, non può essere ancora riconosciuta una condivisione dello spazio mentale di ragionamento e argomentazione a riguardo.

Anzi, un'operazione di cortese autocensura si è spesso abbattuta, sin dall’inizio, su molti discorsi che per non turbare la visione di chi poteva dirsi "opposto" per interpretazioni e responsabilità, né la tranquillità di chi ha dovuto pronunciarli, hanno subito l’epurazione di molte eventuali parentesi di disaccordo.

Nessuna rivoluzionaria novità di approccio o prospettiva, solo qualche piccola ma irrinunciabile affermazione importante. Ad ogni modo l'entusiasmo per i lavori è stato alto, come ad oggi il timore che vengano cestinati. L’entusiasmo motivato dall’aver infine prodotto un Documento molto moderato ma di valore, il timore motivato invece dalle dichiarazioni di chi minaccia, in nome della certezza della pena, di abrogare ogni tipo di atto ad esso riferito. Nel caso accadesse, si sarebbe riusciti solo ad anestetizzare ogni dolore nel ridondante complimento al sovrumano sforzo collettivo per la tensione ad un mondo migliore, anche dove cosa sia migliore va comunque nuovamente ridefinito. Impresa non semplice se si cerca di estrapolare una logica replicabile da singole parentesi che qualcuno già chiama risultati.

In un convegno a Spoleto ricordo di un intervento in cui si sosteneva, in virtù del lavorio sulle dinamiche affettive, la possibilità che ai reclusi potesse far bene prendersi cura di un animale domestico, e vivere con questo un legame emozionale. Considerando che questo - al di la del poter sembrare sarcastico rispetto all’affettività di cui sopra - potesse far supporre la sensatezza dell’attivare progetti di pet-terapy per detenuti che avrebbero avuto cura dei cani fino ad un anno di età (il momento di passaggio agli addestratori), nessuno si chiedeva cosa di questa affettività sarebbe restato quando senza possibilità di proroga alcuna si sarebbe allontanato il prezioso animale dal detenuto, o comunque quale sarebbe stato il punto. Che ne sarebbe nato un dolore credo sia immediatamente deducibile, ma, anche qui, l’obiettivo sociale di alto profilo a vantaggio dei giusti (si parlava di cani destinati a non vedenti in quel caso), nonché il flusso di notizie non solo positive ma commoventi veicolate sul territorio, restavano prioritarie rispetto alla psicologia e all’umanità del ristretto, di nuovo, ciclicamente, alle prese con la perdita di un affetto. Anche questa è stata una proposta, fatta con buone intenzioni, ovvio, ma che mi induce a domandarmi di cosa possono dunque essere capaci quelli le cui intenzioni sono tali da vedere nei provvedimenti in esame delle manovre buoniste.

I paradigmi comuni, nonostante l’intrattenersi seminariale nel giocare a campana tra un articolo e l’altro di altisonanti documenti fondativi, sono sembrati continuare a sfuggire a moltissimi, tanto che come per affermare il diritto all’affettività si era pronti a recidere un affetto nato, rispetto ad esempio all’altissimo tasso di criminalizzazione e carcerizzazione, c’è spazio per affermare che la scarsa vocazione criminale di alcuni territori, e l’abitudine all’accoglienza e alla solidarietà, costituiscono un aspetto di criticità di cui le istituzioni devono necessariamente tenere debito conto nella formulazione dei piani di sicurezza per i cittadini. Oppure, mentre si parla di diritti umani universali, si pone l’accento sul fatto che, stando al nuovo regolamento penitenziario che vede l’ambito regionale come macro-struttura di riferimento, se la popolazione carceraria non è nata o non è residente nel perimetro regionale, l’investimento trattamentale si configura come depauperamento delle risorse senza un tangibile ritorno sul territorio. Ed ecco che subito si parla del 30% di detenuti stranieri, e dell’insensatezza delle espulsioni a fine pena che vedono contrario sia l’italiano che non vuole pagare agli invasori anche la galera, che l’italiano che contesta i meccanismi di espulsione dei cittadini del mondo dai territori degli Stati-nazione.

Insomma, come dire, la buona volontà sarà pur stata tanta, ma la confusione, la divergenza di interessi, e la fortuita coincidenza di posizioni a cui si perviene da ragioni opposte anche.

Tanto che siamo al punto di aver ottenuto soltanto l’approvazione di 3 decreti attuativi lo scorso febbraio, e di essere nuovamente fermi, in attesa delle nuove Commissioni Speciali che nasceranno con il nuovo Governo - istituite per atti urgenti ma senza obiettivi specifici - e su cui a questo punto avranno ampio potere proprio la Lega e i 5Stelle che hanno già dato pareri negativi sullo schema di Decreto.

Però parlare di confusione non rende giustizia alle intelligenze in campo che sono state alte, ma se è lecito dirlo con parole chiare, semplicemente in alcuni casi anche contrarie - se non profondamente ostili - a porsi nell’ottica necessaria a comprendere che quanto si chiede all’Italia non è una concessione ai malvagi e neanche è l’ennesima derisione dei buoni sempre impunemente sorpassati dagli immeritevoli per accortezze ricevute, anche con la crisi.

All’Italia si chiede di prendere coscienza del fatto che posto il non uccidere Caino, e l’assumere su di lui un potere decisionale quasi totale, o comunque sufficiente a determinarne l’organizzazione dell’esistenza per un certo periodo di tempo che può essere più o meno lungo o infinito, in uno spazio che può essere più o meno poco o quasi nullo, avere un’idea esclusivamente punitiva di questo potere è inqualificabile. È tortura, anche se non c’era nel 2013 e non c'è oggi in Italia una legge che la bandisca chiamandola per nome.

Quel potere non dovrebbe essere altro che il modo di “costringere” la persona in errore a vivere l’obbligata possibilità di una diversa e migliore declinazione del sé, riedificata dai più alti concetti dell’umana socialità: l’amore, la fratellanza, il rispetto, e a seguire ogni più bella cosa, la capacità di comunicare, di gestire i conflitti, di tracciare confini stabili su argomenti paludosi - come la soglia tra il lottare e il prevaricare, ed altri. Abbiamo rinchiuso l’elenco di piccole e grandi cose con cui potrei continuare nella parola unica “rieducazione”, motivo per cui non aggiungo altro. 

Finalismo rieducativo, funzione rieducativa, carcere risocializzante.

E chi e come dovrebbe e potrebbe farsi carico di realizzare questo? Indubbiamente dovrebbe lo Stato, inteso nel suo senso più alto e più largo, nella sua più grande e partecipata accezione, e sicuramente attraverso la messa in campo delle sue migliori e più qualificate personalità, magari qualcuno di vagamente somigliante a quei Kant e Beccaria virgolettati qua e là a parafrasar le leggi.

Ma con altrettanta certezza, c’è da dire che gli unici che effettivamente possono, al di là di proclami e teorie, sono i presenti e non gli assenti. E i presenti nelle case di reclusione sono ad oggi soprattutto gli agenti. Con un rapporto notevolissimo di 1 a 2 nel 2014 e 1 a 1,7 nel 2018, tanto da rendere l’Italia il Paese UE con il più basso numero di detenuti per agente. Non i filosofi, dunque, ma gli agenti di polizia penitenziaria, a cui in virtù di quanto stabilito dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è chiesto in quest’ordine di: assicurare l'esecuzione delle misure privative della libertà personale; garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e tutelarne la sicurezza; partecipare, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espletare il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura; concorrere nell'espletamento dei  servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso. 

Tornando quindi alla rieducazione che dovrebbe aver luogo durante un’esecuzione di pena che per la quasi totalità dei ristretti ha luogo nelle case di reclusione - nonostante le si definisca l’extrema ratio -, con un rapporto di 1 a 1,7 con gli agenti, 1 a 150 con gli educatori e 1 a 500 con gli psicologi, si deduce che la fattività dell’altissima missione del reinserimento in società - a carico degli agenti a questo punto - è stretta in terza posizione nello spazio di quel “partecipare” alle attività di osservazione e trattamento rieducativo.

E proprio stando al “partecipare” - senza peraltro indicarne la funzione e il modo esatti, con induzione a ritenere che debba trattarsi dei medesimi al punto due - si deduce che le attività sono proposte, organizzate e svolte da terzi.

Dunque, chi siano, dove, come, quando e quanto operino codesti terzi, forse è proprio ciò su cui si attende risposta. Una risposta strutturata e programmatica. Esaustiva ed efficace. Non un vago riconoscimento di “buona prassi” ad alcune delle realtà oggettive preesistenti.   

Interrogativi circa il percorso di reinserimento sono stati avanzati oltre che da detenuti, giuristi, specialisti, esponenti politici, realtà associative e del mondo del volontariato, anche da membri della società civile e da profani del diritto, cittadini che si sono umanamente ma logicamente chiesti, al di la delle incongruenze normative e tecniche, delle carenze strutturali e della complessa logistica di cui facilmente li si accusa non avere idea o conoscenza, in che modo la privazione della libertà, dell’affettività, della convivialità, della solidarietà e della responsabilità, potesse mai tradursi in potere ri-socializzante capace di restituire ad un certo punto alla comunità individui nuovi

E in che modo, in che senso e perché, il carcere si impegna a rieducare persone che non lascerà mai uscire, e parla di diritto umano alla vita e alla dignità della persona mentre condanna alla pena della morte viva tramite la segregazione perpetua? Nei primi 3 mesi del 2018 i suicidi sono stati già 9, l’ultimo il 2 Aprile, di un detenuto che si è impiccato in un corridoio videosorvegliato! Nei primi 8 mesi del 2017 si contavano 567 tentati suicidi e 4.310 atti di auto-lesionismo. Il bilancio definitivo del 2017 è stato poi di 52 morti per suicidio. Nel 2016 92. Mediamente 60 persone all’anno.

L’approvazione intanto, tarda ad arrivare.

Il Documento finale del Comitato degli Stati Generali è un documento che per quanto ancora “timido” rispetto a quel completo ribaltamento di cui necessita l’impostazione della realtà carceraria, ad uno sguardo incrociato con le dinamiche nazionali degli ultimi mesi, è invece purtroppo quasi bellissimo e visionario nel suo lucido e rispettoso riconoscimento di quanto migliori possano dimostrarsi le potenzialità dell’umano.

Ora vedremo cosa vorranno farne Di Maio e Salvini, e quanto ancora torneremo in dietro giocando al passo del gambero.