Carcere : la legalita’ puo’ attendere

22 / 1 / 2014

Nel mese di novembre 2013 è stata depositata un’importante seppur deludente sentenza della Corte Costituzionale italiana.

La vicenda riguarda un detenuto del carcere di Padova che proponeva ricorso al Tribunale di sorveglianza di Venezia chiedendo un differimento della sua pena per sovraffollamento del carcere. I giudici veneti hanno ritenuto la questione ammissibile e si sono rivolti alla Corte costituzionale. Il punto, al di là di profili più tecnici, è di estremo interesse poiché il carcerato lamentava, a ragione, che come per problemi di salute anche quando la pena appare foriera di trattamenti inumani e degradanti essa dovrebbe essere differita dallo stato poiché illegale. E che fosse illegale non vi è il minimo dubbio. Il detenuto ha, infatti, trascorso la sua pena in una cella di circa 24 metri con altri 10 detenuti. Più di preciso aveva a propria disposizione come spazio vitale 2,43 metri quadri per 9 giorni e 2,58 per 122 giorni. Il comitato per la prevenzione della tortura e trattamenti disumani stima in almeno 7 mq la superficie minima desiderabile per una cella di detenzione. La corte di Strasburgo ha ritenuto, invece, che il parametro di 3 m² debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale esisterebbe violazione flagrante dell’articolo 3 della convenzione e dunque trattamento disumano e degradante e ciò indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva (socialità, apertura delle porte, luce/aria delle finestre). Se ,quindi, il pur ridotto parametro in sede europea è da considerare quello dei metri 3, è documentato che l’interessato della vicenda (e con esso la maggioranza dei detenuti) fu/è ristretto illegalmente.

Il ricorso offriva al Giudice la possibilità di trovare la via per salvare l’ordinamento dalla contraddizione interna per cui vuol fare rispettare la legalità violandola.

Come sopra anticipato, con un’articolata ordinanza la Sorveglianza veneta -seguita da quella lombarda- ha trasmesso gli atti al giudice delle leggi romano significando come la normativa che consente di differire la pena per problemi di salute deve essere estesa al caso in cui la sanzione violerebbe l’umanità e dignità del detenuto in celle contro i requisiti minimi fissati a livello sovranazionale. La Corte costituzionale ha dichiarato il quesito inammissibile ritenendo che lo strumento scelto non sia quello idoneo. La contraddizione resta intatta con i Giudici che se ne lavano le mani pur ammettendo che il ricorrente ha ragione. La parte più importante della sentenza è nel finale verbalizzato dalla più alta Corte: ‘ nel dichiarare l’inammissibilità questa corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato’.

In sostanza tocca alla politica che dovrebbe agire entro maggio (Sentenza Torregiani CEDU) pena il presentarci alle elezioni europee con la conclamata condanna per non rispetto dei diritti umani che non ci consentirebbe oggi nemmeno di entrare nell’unione.

Tuttavia se i Giudici dicono che è compito della politica ma il ritardo non è più tollerabile che accadrà ad analogo ricorso presentato dopo la scadenza di Maggio 2014 ? La magistratura potrà ancora esigere il rispetto della legalità posto che la stessa può invece attendere ?

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