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23 / 7 / 2013

Lunedì 22 luglio una delegazione dell'A.S.D. Sport alla Rovescia e della Uisp nazionale ha indetto una conferenza stampa davanti alla sede del comitato regionale Figc dell' Emilia Romagna in merito all'importante abrogazione dell'art. 40 comm. 11 e 11 bis NOIF dei regolamenti FIGC.
Dopo più di un anno di articoli, convegni, incontri la FIGC ha modificato e di fatto eliminato le norme in tema di accesso al tesseramento ed alla pratica sportiva per i giocatori privi di nazionalità italiana.
Si tratta di un primo passo, importante, ma non certo esaustivo. La nuova normativa, significativamente migliore della precedente, porta ancora con se alcune limitazioni e restrizioni da superare.

Cosa cambia?
Come risulta dal C.U. n. 194/A del 12/06/2013 (consultabile sul sito FIGC) il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 4 giugno “ha ritenuto opportuno (…) abrogare i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 e di emanare il nuovo testo degli art. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della FIGC”.
Sono state accolte parte delle proposte di modifica richieste con l'appello “Gioco anch'io”, consegnato e generalmente ben accolto, questa primavera in varie sedi dei comitati regionali FIGC.
Il nuovo art. 40 quater NOIF, come gli abrogati co. 11 e 11 bis, riguarda il tesseramento alla Lega Nazionale Dilettanti di ragazzi/e privi di cittadinanza italiana e di età superiore ai 16 anni (o 14 in caso di “giovane dilettante”).
Nella nuova normativa, per quanto riguarda i calciatori mai precedentemente tesserati per Federazione estera, vengono eliminati il requisito della residenza in Italia da almeno 12 mesi e quello della necessità del permesso di soggiorno (per i giocatori extracomunitari) valido fino al termine della stagione, inoltre viene rimosso anche il limite di trasferimento o svincolo nel corso della stagione sportiva.
In merito alla durata di validità del permesso di soggiorno, ora indicata con scadenza non anteriore alla data del 31 gennaio, appare necessario svolgere alcune considerazioni. Tale indicazione temporale era già prevista nella prassi derogatoria delle ultime stagioni sportive. Ovviamente, una richiesta di durata del permesso di soggiorno di questa brevità inciderà minimamente sulle questioni
concrete ed individuali dei richiedenti il tesseramento, e di questo non possiamo che essere contenti (e probabilmente anche i pochissimi casi che dovessero presentare delle criticità al riguardo verranno superati nella pratica). Detto ciò, non possiamo non criticare questa scelta, ritenendo, di principio e di diritto (vedasi l'ordinanza del Tribunale di Lodi del 13 maggio 2010 relativa al “caso Kolou”), che alla FIGC possa, semmai, spettare di verificare la correttezza della documentazione del richiedente il tesseramento al momento stesso del tesseramento, ma nulla più.
Significative le novità in tema di tesseramento di giocatori precedentemente tesserati per Federazione estera.
Innanzitutto, rispetto alla precedente normativa, viene completamente liberalizzato il numero di calciatori comunitari tesserabili e schierabili in campo.
Per quanto riguarda i calciatori extracomunitari viene fissato in due (2) il limite di soggetti tesserabili e schierabili (precedentemente era previsto il tesseramento di un (1) solo calciatore “straniero”). Questa scelta, sebbene vada nella direzione di una maggiore apertura, è quella maggiormente deludente della nuova normativa e, quindi, quella su cui si focalizzeranno le future richieste di modifica.
Il punto fondamentale, per meglio spiegarci, non è semplicemente quello di un aumento del numero di calciatori tesserabili e schierabili, ma un ragionamento sul perché del limite e di conseguenza sulla migliore soluzione attuabile. In queste situazioni – calciatori provenienti da Federazione estera- il faro da seguire è quello di evitare pratiche di trafficking, pertanto la soluzione non è nel limite numerico, qualunque esso sia, ma nello sviluppare una normativa e un controllo costante che permettano la maggiore apertura possibile e nel contempo rigidi controlli e pesanti conseguenze, sportive e penali, per i soggetti che ponessero in essere pratiche scorrette.

Sempre con riferimento ai calciatori precedentemente tesserati con Federazione estera accogliamo con favore l’eliminazione, per i soggetti extracomunitari, della richiesta di documentazione circa l’attività di lavoro o di studio svolta nonché la necessità di risiedere nel Comune sede della società sportiva o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
Anche in questo caso vengono eliminati il divieto di trasferimento e svincolo durante la stagione sportiva ed il requisito di validità temporale del permesso di soggiorno fino al termine della stagione (anche in questo caso sarà necessario un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio).
Il cambiamento della normativa FIGC, al netto delle considerazioni di cui sopra, è sicuramente un buon passo in avanti. Ovviamente non ci si può fermare ma almeno la direzione sembra quella corretta. Bisognerà continuare a confrontarsi ed a chiedere ulteriori miglioramenti, e bisognerà, soprattutto, verificare e pretendere che anche le Federazioni meno in vista, e ancora regolamentate da normative fortemente discriminatorie nell’accesso alla pratica sportiva, inizino a muoversi in questa direzione.